Statuto dell’ “Accademia di Ginecologia Chirurgia e Ostetricia Ets”
Art. 1 – DENOMINAZIONE: E’ costituita l’associazione a carattere scientifico denominata “Accademia di Ginecologia Chirurgia e Ostetricia”, come adempimento necessario dettato dal progresso delle conoscenze scientifiche e dalle mutate esigenze formative. L’Accademia, nel continuare a perseguire le finalità istitutive dell’Associazione Ginecologi Consultoriali, la sostituisce con ampliamento della partecipazione associativa e degli scopi istituzionali. L’Accademia assolve i propri compiti istituzionali e si dà i propri ordinamenti in modo autonomo, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente compresa l’ autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. A norma dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore”, sarà integrata con “Accademia di Ginecologia, Chirurgia e Ostetricia – Ente del Terzo Settore” (ETS) in breve “AGICO ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro (RUNTS), ed è retta dal presente statuto. L’associazione è senza scopo di lucro, indipendente, apartitica, con principi di democraticità ed uniformità del proprio ordinamento allo Statuto.
Art. 2 – SEDE: L’Associazione ha sede legale a Roma Via Azone 15/A ed ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. L’Organo amministrativo dovrà comunque comunicare agli Uffici competenti il trasferimento di sede
Art. 3 – SCOPO L’associazione si propone di perseguire le seguenti attività, previste dal Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, articolo 5, comma 1:
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione professionale continua residenziale e a distanza (FAD);
- incentivazione della ricerca scientifica delle scienze ginecologiche, chirurgiche ed ostetriche;
- organizzazione di convegni, seminari, congressi e corsi di aggiornamento in Italia e all’estero
- istituzione di premi e borse di studio ;“Accademia di Ginecologia Chirurgia e Ostetricia”
- diffusione della conoscenza delle attività svolte in ospedali, istituti universitari e altre istituzioni sanitarie nazionali ed estere;
- svolgimento di attività editoriali, compresa quella multimediale, realizzazione di siti internet, gestione di banche dati e centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative.
- stabilire rapporti di collaborazione ed eventuale confederazione o affiliazione con Associazioni , Enti e Istituzioni sanitarie sia pubbliche che private in Italia, in Europa e nel resto del mondo attraverso la partecipazione e l’organizzazione di convegni medici e di scambi culturali con particolare riguardo alla ricerca;
- stipulare convenzioni in tutti i settori di interesse dell’Accademia;
- fornire ai Soci servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi degli associati;
- fornire informazione e consulenza diretta ai cittadini su tematiche proprie dell’accademia
- dare sviluppo coordinato ad una “medicina di comunità” secondo le direttive dell’ O.M.S.;
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4– SOCI: possono far parte dell’Associazione coloro che, accettando lo statuto ed i regolamenti interni, collaborano al perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione. L’adesione all’associazione avviene in qualità:
a) Soci Fondatori – coloro che, condividendone i valori fondanti, le finalità, i metodi e principi, hanno sostenuto la creazione dell’Associazione ed hanno contribuito a tutte le spese iniziali di costituzione;
b) Soci Ordinari – coloro che ricoprono il ruolo di operatori della sanità, partecipano alle
attività e concorrono al raggiungimento delle finalità che l’associazione si propone. Sono ammessi, in numero illimitato, fra laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia ed in Scienze infermieristiche e
c) Soci Onorari – vengono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo fra personalità italiane o straniere che si sono distinti con particolari meriti nel campo delle scienze ginecologiche, chirurgiche ed ostetriche ;
d) Soci Emeriti – scelti daI Consiglio Direttivo, sono gli ex Presidenti, i Soci Ordinari e i soci corrispondenti che abbiano acquisito particolari benemerenze scientifiche e associative.
e) Soci Corrispondenti – studiosi delle discipline ginecologiche, chirurgiche, ostetriche e biologiche operanti nelle Nazioni confederate con l’Accademia che siano interessati all’attività dell’Accademia e ne condividono le finalità
f) Soci Sostenitori – Enti, Istituzioni e Aziende che supportano finanziariamente l’attività.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti, regolarmente iscritti, esclusi i soci sostenitori, spetta l’elettorato attivo e passivo e la partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ai Soci Corrispondenti spetta inoltre il diritto di voto per l’elezione del Referente dell’Accademia nell’ambito della Nazione di appartenenza confederata con l’Accademia
Art.5 – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione in qualità di socio ordinario, previa presentazione al Consiglio Direttivo di domanda d’iscrizione redatta su apposito modulo, è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, da rinnovare entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla prima iscrizione. Le quote annuali di adesione all’Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’attività associativa. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente. Lo status di socio si perde: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione. Avverso la delibera di decadenza il socio può ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica alla Commissione di disciplina, designata dal Consiglio Direttivo
Art.6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono rappresentati da: a) Consiglio Direttivo; b) Assemblea dei soci; c) Organo di amministrazione; d) Revisore legale dei conti; e) Collegio dei Probiviri; f) Organizzatori professionali di eventi; g) Organi consultivi.
- a) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario e da un numero minimo di tre ad un massimo di dieci consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
- Presidente
– ha il governo e la rappresentanza legale dell’Accademia nel campo negoziale amministrativo e giudiziale.
– promuove e coordina tutte le attività dell’Accademia;
– in nome e per conto dell’Accademia, cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento, indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ne dirige i lavori e cura l’esecuzione delle deliberazioni;
- relaziona annualmente all’Assemblea dei Soci sull’attività svolta e sulle linee programmatiche;
- nomina le Commissioni e le cariche per le quali non sia diversamente previsto dallo Statuto;
- tiene i rapporti con le Autorità nazionali, estere, regionali, con le istituzioni culturali e scientifiche;
- ha facoltà di nominare un Direttore esecutivo;
- stipula convenzioni, atti e contratti.
- può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari , richiedere affidamenti bancari finanziamenti;
- assiste e consiglia nella preparazione dei congressi e delle riunioni;
- promuove la costituzione di sedi internazionali, nazionali e regionali;
- propone al Consiglio Direttivo le quote associative;
- redige la lista dei candidati da presentare all’Assemblea per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo;
- attua le decisioni dell’Assemblea ;
- Il Presidente può delegare, con atto scritto, lo svolgimento di determinate funzioni al Vice Presidente e ad altri componenti del Consiglio Direttivo
- Vice Presidente
il Vice Presidente coadiuva e supplisce il Presidente in ogni sua incombenza.
- Tesoriere
il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente. ll Tesoriere svolge le seguenti funzioni: a)- redige il bilancio consuntivo e predispone lo schema del bilancio preventivo,che sottopone al Assemblea entro il mese di marzo; b) – provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione della documentazione relativa; c) – provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
- Segretario
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
- Consiglieri
i Consiglieri collaborano con il Presidente alla programmazione e alla gestione delle attività dell’Accademia.
- Direttore esecutivo
il Direttore esecutivo esegue e supervisiona l’esecuzione dei compiti amministrativi di sua competenza, tra gli altri, la riscossione delle quote associative, la corrispondenza, l’organizzazione di congressi e tutte le operazioni relative ai fondi dell’Accademia. il Direttore Esecutivo sarà direttamente responsabile, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo, delle funzioni previste per l’ Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo si riuniscono su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri e prendono decisioni a maggioranza. Il Presidente presiede le riunioni . In sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. L’ Consiglio Direttivo terrà un registro dei verbali in cui saranno registrate le principali decisioni.
- b) Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Accademia.; essa è costituita da tutti i Soci con diritto di voto; le deliberazioni adottate vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali dell’Accademia;
- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera l’importo delle quote associative ;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l’ esclusione degli associati;
- delibera eventuali modificazioni da apportare allo statuto;
- approva il Regolamento;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva gli argomenti, le date e le sedi proposte per i congressi;
- delibera sulla fusione o scissione dell’Accademia, sulla trasformazione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra questione proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 20% Soci aventi diritto al voto.
b1) Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo, preferibilmente nella stessa data e nello stesso luogo del Congresso, per l’approvazione dei bilanci e di ogni altro argomento all’ o.d.g. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Collegio dei revisori dei Conti o dell’Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno dieci Soci con diritto di voto. L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso ai soci a mezzo posta ordinaria o elettronica, almeno 15 giorni prima della data stabilita . I soci, in sede di Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo da una lista di soci che dovranno presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima dell’Assemblea. I membri eletti a loro volta eleggono il Presidente, il Vice-Presidente , il Tesoriere ed il segretario
b2) Lavori dell’Assemblea
L’Assemblea, composta da tutti i membri, che hanno diritto di voto e di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; L’Assemblea delibera, a maggioranza dei voti dei suoi membri presenti, su qualsiasi argomento proposto dai soci; I membri dispongono di un voto ciascuno. Le votazioni sono segrete. In caso di parità, si procede a un secondo scrutinio. Se i voti del secondo scrutinio sono ancora una volta divisi in parti uguali, il Presidente ha il voto decisivo; Le decisioni su qualsiasi modifica dello Statuto, che possa essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 15 soci, devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei votanti presenti. In caso di modifiche allo Statuto all’assemblea devono essere presenti almeno 25 soci;
b3) Partecipazione all’ Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci con diritto di voto. I soci ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nell’Accademia compete ai soli soci con diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega; il Socio delegato può rappresentare solo un socio. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
b4) Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in il diritto di partecipare all’Assemblea.
b5) Deliberazioni dell’Assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative. Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Accademia. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo. La deliberazione di scioglimento dell’Accademia deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Accademia.
b6) Proposte dei soci all’ Assemblea
I soci possono chiedere l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno dell’Assemblea . Tali richieste, sottoscritte da almeno 15 membri dell’Accademia, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data dell’Assemblea . Se approvata dal Consiglio Direttivo la richiesta deve essere presentata all’Assemblea .
c) Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione è nominato dall’Assemblea (i primi amministratori sono nominati nell’Atto costitutivo) ed è presieduto dal Direttore esecutivo . I componenti sono scelti a maggioranza tra i soci. L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Agli amministratori è attribuito il potere di rappresentanza. Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ Accademia, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi della specifica normativa del Codice civile.
d) Revisore legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
e) Collegio dei Probiviri
Il Collegio è costituito da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo. I Probiviri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. IL Consiglio Direttivo neoeletto provvede, nella sua prima adunanza, a designare i tre componenti, dandone immediata comunicazione agli interessati. Il Collegio dei Probiviri elegge, nella sua prima seduta, il proprio Presidente, che provvederà alle successive convocazioni. Il Collegio dei Probiviri decide: a) sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dei soci, b) esamina casi di comportamenti inadeguati o conflitti tra soci e decide eventuali provvedimenti disciplinari verso gli stessi; c) formula, su richiesta del Presidente dell’Accademia, pareri non vincolanti su questioni d’interesse comune dell’Associazione medesima. Il Collegio dei Probiviri deve essere sentito in merito alle proposte di revisione statutaria. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.
f) Organizzatori professionali di eventi
L’Accademia organizza Congressi ufficiali ed altri eventi formativi attraverso un Professional Congress Organizer (PCO), nominato dal Consiglio Direttivo. Per compiti o attività particolari l’Accademia può, di concerto con il PCO ufficiale, avvalersi di ulteriori organizzazioni professionali.
g) Organi consultivi
Sono organi consultivi: A) Sezioni nazionali e regionali: (a) In ogni Paese, almeno dodici membri dell’Accademia possono formare una Sezione nazionale dell’Accademia; (b) I membri dei paesi in cui non vi è un numero sufficiente di membri locali (meno di dodici) possono unirsi per formare una sezione regionale dell’Accademia. Per l’elezione dei candidati alla Federazione e per altre questioni connesse all’attività internazionale dell’Accademia, le Sezioni si attengono al presente Statuto e votano secondo la procedura prevista pur nel rispetto delle leggi locali vigenti.
I membri delle sezioni nazionali e regionali delle Associazioni avranno le seguenti funzioni: a) promuovere l’iscrizione dei soci dell’Accademia; b) organizzare eventi internazionali, nazionali e regionali; c) assistere nella pubblicizzazione dei Congressi Internazionali e cooperare con gli organizzatori dei congressi; d)riscuotere le quote associative per finanziare le attività locali. B) Federazione: La Federazione, di seguito denominata “AGICO- International”, è un organo consultivo con le seguenti funzioni: a) Promuovere la formazione su tematiche riguardanti le discipline proprie dell Accademia; b) Produrre materiale scientifico e didattico in materia; c) Proporre al Consiglio Direttivo argomenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Art.7 – PATRIMONIO
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Accademia per il raggiungimento degli scopi statutari. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. I fondi liquidi dell’Accademia, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali di adesione all’Associazione ; b) dal contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (leggi 2 aprile 1980 n. 123 e 17 ottobre 1996 n. 534 e successive modificazioni ed integrazioni); c) dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) da eventuali contributi, elargizioni o donazioni fatte da soci o da terzi; e) da entrate derivanti da organizzazione di convegni, seminari, congressi e corsi di aggiornamento; e) da entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi; f) da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo a vantaggio dell’ accademia; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse nel perseguimento di finalità statutarie.
Al fine di garantire la conservazione del patrimonio associativo vengono adottati i seguenti strumenti:
- divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili ed avanzi di gestione e dei fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell’Accademia a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- in caso di estinzione o scioglimento dell’ Accademia, devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo, trasformazione, prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento dell’ente. L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni anno finanziario l’Assemblea nomina, fra i suoi membri, tre Revisori dei conti dei quali uno effettivo e due supplenti. Il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea corredati dalla relazione dei Revisori.
Art. 8-SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività riguardante l’organizzazione di eventi formativi o raccolta pubblica di fondi redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette attività
Art. 9- REGOLAMENTO
Le norme per il funzionamento dell’Accademia sono riportate nel Regolamento approvato dai Soci.
Art. 10 – MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere prese in considerazione e discusse soltanto in un’Assemblea appositamente indetta. Per deliberare le modifiche dello Statuto, Io scioglimento dell’Accademia e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze di legge (articolo 21 del C.C.)
Art.11 -SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore o ad altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 – LEGISLAZIONE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile italiano e le norme di legge in materia vigenti nelle Nazioni federate